Come determinare il Rischio Incendio
Per il rischio incendio, come previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e successive integrazioni, le aziende possono essere classificate in 3 diverse categorie di rischio antincendio: livello 1, 2 e 3.
Il corso antincendio per ciascuna categoria di rischio differisce nella durata complessiva e nei contenuti del corso.
Rischio incendio dipende da:
- Tipologia di attività svolta
- Presenza di pubblico ed affollamento
- Fabbricato o attività soggetta a controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (ex DM 16 febbraio 1982)
Classificazione Incendio Azienda
Livello 1 (ex Rischio incendio basso)
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Generalmente rientrano in tale categoria le attività commerciali con superficie fino a 400 m² e le attività di ufficio che si svolgono in edifici non particolarmente complessi.
Livello 2 (ex Rischio incendio medio)
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
- i fabbricati e/o le attività comprese nell’allegato I del DPR 151/2011 (ex D.M. 16 febbraio 1982), con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Livello 3 (ex Rischio incendio alto)
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui DM 10 marzo 1998.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
- scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 e metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Antincendio Livello 1, 2, 3
INNOVA Formazione propone il corso per addetti antincendio livello 1, 2 e 3 secondo i contenuti del DM 10 marzo 1998 e successive integrazioni.
Attestazione di Idoneità Tecnica Antincendio
Per alcune attività, indifferentemente dal rischio incendio, gli addetti, oltre a frequentare il corso antincendio, devono svolgere un esame per ottenere l’attestazione di idoneità tecnica.
L’attestato di idoneità tecnica viene rilasciato a seguito di in un esame teorico-pratico svolto presso i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.
Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica:
- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
- aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 e metropolitane;
- alberghi con oltre 100 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 dipendenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 mq;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
I tecnici di INNOVA sono a disposizione per qualsiasi dubbio in merito alla classificazione rischio incendio della vostra attività o per una consulenza specifica in materia di prevenzione incendi.